Interessante pronuncia dei giudici amministrativi ( Tar Abruzzo) che hanno recentemente annullato il giudizio di ” non idoneità” al grado nella procedura di avanzamento a scelta di un sottoufficiale ( nella specie maresciallo Capo della G.d.F.).
Nel caso in questione il Tar ha evidenziato l’illegittimità di una valutazione che ponga l’accento solo sulle sanzioni disciplinari senza una valutazione complessiva del candidato ( qualifiche delle note caratteristiche, encomi, rendimento in servizio ecc.ecc.).
In sintesi la Commissione ha giudicato il ricorrente “non idoneo” all’avanzamento al grado superiore sulla base di una motivazione apparente meramente descrittiva, con la quale si limita ad affermare che i due rimproveri ed i cinque giorni di consegna, sebbene successivi al periodo oggetto di scrutinio, alla luce di un bilanciamento di interessi, “risultano prevalenti rispetto agli elementi positivi (documentazione caratteristica e ricompense di ordine morale)”, in quanto trattasi di “connotazioni negative” “afferenti a carenze sotto il profilo delle qualità caratteriali e professionali”.
Il giudizio di non idoneità non è stato espresso con riferimento a ciascuno dei requisiti specificati all’art. 57, comma 1, del D.lgs 12 maggio 1995, n. 1999, ma la Commissione si è limitata a valutare il solo requisito caratteriale, omettendo, in violazione dell’art. 57 del D.lgs 12 maggio 1995, n. 199, di esprimere un giudizio in merito:
a) al buon assolvimento, da parte dell’interessato, delle funzioni inerenti il proprio grado;
b) ai requisiti fisici, intellettuali, di cultura, morali e professionali.
I suddetti requisiti avrebbero dovuto essere valutati cumulativamente. Invece, l’organo valutativo ha illegittimamente ritenuto di valutare il solo requisito caratteriale, ritenendolo arbitrariamente assorbente rispetto a tutti gli altri requisiti, che l’art. 57 del D.Lgs. n. 199 del 1995 impone di considerare ai fini del giudizio di avanzamento a scelta, senza attribuire prevalenza, come invece effettuato nel caso di specie, al requisito caratteriale.
Come, peraltro, già accertato da questo TAR con la sentenza (n. 69/2010) di annullamento del primo giudizio di non idoneità all’avanzamento a scelta, dalla scheda valutativa relativa al periodo di scrutinio risulta attribuita al ricorrente la qualifica finale di “eccellente”. Dalla medesima scheda risulta:
a) quanto alle qualità professionali, di “preparazione tecnico professionale superiore alla media”, “scrupoloso” nel “governo del personale”, “esecutore intelligente” degli ordini, “rispettoso, generoso e sollecito” l’atteggiamento verso superiori, colleghi ed inferiori; “altissimo” il suo senso del dovere e della disciplina; “elevato” il suo rendimento in servizio;
b) quanto alle qualità fisiche, la sua salute e resistenza fisica è giudicata “buona/superiore alla media”; quanto alle qualità culturali ed intellettuali, “spiccato” il buon senso, “intelligente” la capacità di esecuzione agli ordini.
Come condivisibilmente già osservato da questo TAR con la citata sentenza n.69/2010 “i giudizi risultanti dalla scheda valutativa sembrano attestare sia il corretto adempimento delle funzioni inerenti il proprio grado sia il possesso di adeguate caratteristiche personali astrattamente in grado di consentire l’assolvimento delle funzioni del grado superiore”.
La commissione, invece, nel rinnovare la sua valutazione: ha liquidato i giudizi positivi delle valutazioni caratteristiche e le tre ricompense di ordine morale tributate al maresciallo capo