Un caso di particolare interesse – per le conseguenze pratiche – riguarda la possibilità del Comandante di Corpo che risulti essere anche persona offesa di un reato militare punito con una pena inferiore ai sei mesi di reclusione militare ( es. ingiuria e/o diffamazione ).
In questo caso -trattandosi di fatti estranei al servizio – potrebbe venire in rilievo un rischio per la serenità di giudizio, l’autorevolezza ed in ultima istanza per l’imparzialità dell’operato della P.a.
La richiesta di procedimento penale e quindi di punibilità ai sensi dell’art. 260 c.p.m.p. non potrà essere avanzata pertanto dal Comandante di Corpo che rivesta anche la qualità di persona offesa dal reato militare ( ad es. di ingiuria e o diffamazione nei casi più frequenti).
Sul punto l’art. 260 c.p.m.p. – così come reiscritto dalla Corte Costituzionale – per i principi costituzionali di uguaglianza ed imparzialità della p.a. impone che la richiesta di punizione debba promanare dal Comandante dell’Ente immediatamente superiore .
( il presente contributo è dell’avv. Massimiliano Strampelli e come tale protetto dalle norme in materia di diritto di autore. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge)