divieto di assegnazione temporanea solo in caso di ” eccezionali” esigenze di servizio

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Una recentissima pronuncia del Tar Toscana in un caso peraltro patrocinato dal nostro Studio riapre le speranze per i militari che vogliano ottenere l’assegnazione temporanea quali genitori di figlio inferiore ai tre anni di età.

Sul punto l’Amministrazione della Difesa si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso eccependo che per i militari l’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 deve essere interpretato nel senso di precludere l’agognato trasferimento ove nel reparto di destinazione richiesto non vi sia una posizione equivalente all’ ” incarico” ricoperto nel reparto di provenienza.

In realtà , afferma il Tar Toscana, accogliendo il ricorso per i militari la legge deve essere interpretata alla stregua del lavoratore comune ( non essendovi ragioni di specialità ) e pertanto è sufficiente che il nel posto richiesto vi sia solamente un posto vacante a parità di trattamento retributivo.

Da oggi per i militari – sull’onda di un orientamento che si sta consolidando – è più facile ottenere l’assegnazione temporanea e il ricongiungimento familiare – atteso che soltanto ragioni ” eccezionali ” di servizio paiono essere ormai ostative all’accoglimento della domanda di cui all’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001.