Una questione che spesso si propone all’avvocato è quella di valutare le possibili ricadute disciplinari per il proprio assistito in seguito all’apertura di un procedimento penale: in questi casi spesso la domanda è “avvocato ma rischio il posto?” Bisogna in realtà distinguere tra ipotesi di sospensione obbligatoria dal servizio e sospensione facoltativa. Si tratta comunque, in ambedue i casi di misure cautelari. Nel primo caso, semplificando, potremmo dire che la misura costituisce un atto dovuto nel caso di applicazione di una misura coercitiva personale, limitativa della libertà personale, a fronte della quale l’Autorità Militare non può che recepire il provvedimento del Giudice (custodia cautelare, arresti domiciliari, sospensione dai pubblici uffici). Nel secondo caso l’Amministrazione adotta la misura della sospensione dall’impiego in presenza di reati particolarmente gravi, anche in assenza di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Trattasi però di atto discrezionale, eventualmente impugnabile al Tar, ove non assolva ad rigoroso onere motivazionale. Ritiene lo scrivente, in accordo con la giurisprudenza prevalente, che in tali casi la sospensione possa essere disposta unicamente quando si tratti di titolo di reato per il quale, in astratto, sia prevista la perdita del grado per graduati e sottoufficiali (c,d. rimozione” quale sanzione accessoria del c.p.m.p. (ad esempio il reato di truffa militare). E’ evidente che comunque, un procedimento penale debba già esistere: ritiene lo scrivente, anche qui in accordo con la migliore giurisprudenza, che addirittura non possa essere irrogata se non prima della formale richiesta di rinvio a giudizio, non bastando il semplice avviso di garanzia, ma solo allorquando il militare assuma la qualifica di imputato. Pertanto, si potrebbe concludere, seppure con una certa dose di approssimazione, affermando che nel caso di sospensione facoltativa dal servizio vi sia più di una possibilità, ove manchino i presupposti di legge, o una motivazione realmente calzante della P.a., di ottenere un giudizio favorevole dal T.a.r. , con applicazione addirittura della sospensiva in sede cautelare.