art. 120 c.p.m.p. : non sempre configurabile il reato in presenza di consegna

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Un militare addetto al servizio di armeria è indagato per il reato di cui all’art. 120 c.p.m.p. ( violata consegna)  per aver omesso la registrazione del movimento armi. Recatosi dall’avvocato militare chiede un parere circa la configurabilità del reato non avendo avuto – in relazione al servizio per cui fu comandato – alcuna istruzione specifica, pur essendo certamente in vigore – e non conosciute per suo difetto – le consegne circa il registro in oggetto. Il principio che la ignoranza della legge non scusa – nel caso in questione – non è pertinente. Infatti , per integrare il reato di violata consegna non è sufficiente che un servizio sia regolato in astratto da una normativa ( la consegna appunto) ma è necessario aver impartito – per il tramite del superiore – una specifica istruzione in relazione al servizio concreto. Così il militare andrà esente da penale responsabilità pur potendo incorrere – certamente – in sanzione disciplinare.