La sanzione penale di cui risulta essere destinatario il militare costituisce sicura base logica oggettiva del giudizio di non idoneità all’avanzamento di cui all’art. 57, D.Lgs. n. 199 del 1995, la cui prevalenza sugli elementi positivi contenuti nella documentazione personale del valutando è frutto di un apprezzamento ampiamente discrezionale della Commissione di avanzamento. Nella fattispecie, non essendo in discussione né l’esistenza del fatto storico materiale valutato negativamente (poiché destinatario il militare di una condanna ad una pena detentiva per il reato militare di violata consegna da parte di militare di servizio), né la mancata considerazione degli elementi positivi, il giudizio della Commissione non risulta essere viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, né da insufficienza della relativa motivazione. In tal senso, nemmeno compete al Giudice Amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni espresse dalla Commissione medesima, in quanto il giudizio deve rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio, con conseguente esclusione di ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento, altresì soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti, segnati dalla esigenza primaria di rispettare la sottile linea posta tra il giudizio di legittimità e la valutazione discrezionale demandata istituzionalmente alla Commissione di avanzamento. (Fattispecie relativa ad espresso giudizio di inidoneità del militare all’avanzamento poiché destinatario di sanzioni penali, con conseguente riforma sul punto della sentenza impugnata).