Un militare vincitore di concorso in s.p.e dopo la rafferma intende sapere dall’avvocato militare se gli spetti il premio dii congedamento.
La L. 24 dicembre 1986, n. 958 all’art. 40, comma 1, ha introdotto il c.d. premio di congedamento, beneficio dovuto, in particolare “all’atto di congedamento ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata “.
Come esattamente rilevato dalla giurisprudenza, è la formulazione stessa (“all’atto del congedamento”) che dimostra che la ratio della norma deve essere individuata nel senso di voler assicurare uno speciale indennizzo una tantum per facilitare il reinserimento nella società dei militari in ferma prolungata.
L’interpretazione giurisprudenziale univoca e consolidata della Sezione (cfr. infra multa. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7775; Consiglio Stato, sez. IV, 08 ottobre 2007, n. 5205; Consiglio Stato, sez. IV, 26 maggio 2008, n. 2503; Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2172; Consiglio di Stato, sez. IV, 02 marzo 2011, n. 1337, ecc., ecc.), in casi identici, è sempre stata nel senso che il premio di congedamento, previsto dall’art. 40, L. 24 dicembre 1986, n. 958:
— ha il suo presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare, senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile;
— non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o comunque per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo.
In tale scia, deve rilevarsi che il “premio di congedamento” non ha natura retributiva; non integra un trattamento di fine rapporto; e neppure costituisce un’elargizione a titolo grazioso di un generico sostegno, ma costituisce un beneficio una tantum di natura genericamente indennitaria per aiutare, chi cessa completamente dal servizio militare a fronteggiare le concrete difficoltà del momento.
Infine si deve rilevare l’assoluta incongruenza dei riferimenti alla natura peculiare ed autonoma del servizio prestato in ferma su base volontaria annuale o quadriennale, in quanto il periodo di cui all’art. 621 lett. a) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, costituisce rapporto di servizio a tempo determinato, che non può essere ricondotto al servizio continuativo, preso in considerazione dall’art. 1, D.P.R. n. 1032 del 1973 ai fini della computabilità nell’indennità di buonuscita. Come tutti i periodi pre -ruolo, la ferma volontaria è qualificabile come servizio “riscattabile” ai fini previdenziali dal comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 1997, ossia l’interessato può ottenerne a domanda il computo con onere a suo carico di contribuzione volontaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 12 aprile 2011 n. 2239; Consiglio Stato, sez. VI 27 ottobre 2009 n. 6555; Consiglio Stato sez. VI 17 settembre 2009 n. 5545).
In ogni caso, il diritto al premio non può quindi essere riconosciuto ai militari che, una volta cessati dalla forma prolungata, non sono affatto rientrati nella vita civile, ma in seguito alla vincita del relativo concorso sono poi transitati in servizio permanente effettivo.