speciale elargizione ed infortunio in itinere ( quando compete la tutela indennitaria al familiare)

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 Un caso di particolare interesse – sul quale sussistono ancora ondivaghi orientamenti da parte dei giudici amministrativi anche in relazione alla prassi dell’amministrazione – è quello della spettanza della c.d. ” speciale elargizione” ai sensi della l.308 del 1981 per i familiari del militare deceduto ” in itinere”, ovverosia per incidenti causati durante il tragitto per raggiungere il posto di lavoro.
Al riguardo alcune considerazioni possono essere fornite.
La speciale elargizione contemplata dall’art. 6 della l. n. 308 del 1981 in favore dei familiari di militari che siano deceduti in attività di servizio, come diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell’adempimento del servizio, può essere accordata soltanto nel caso in cui il fatto causativo dell’evento sia riconducibile all’espletamento di un’effettiva attività di servizio, dovendo tale beneficio intendersi finalizzato a coprire quell’area di rischi cui è esposto il personale militare nello svolgimento di compiti di servizio ad esso peculiari, tra i quali non può farsi rientrare un evento, come l’infortunio in itinere, occorso al militare in libera uscita (sent. n. 5778 del 2001). La nozione di infortunio “in itinere” -ha precisato la sezione IV- è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale relativa alla portata delle norme concernenti la disciplina dell’equo indennizzo e del trattamento privilegiato di reversibilità, benefici erogabili anche quando la causa dell’evento lesivo della salute del dipendente si sia verificata “in itinere”, vale a dire mentre egli sta per raggiungere la sede dell’ufficio o da questa sta per recarsi alla propria abitazione…tale principio è stato affermato tenendo soprattutto conto della lettera delle norme che disciplinano l’equo indennizzo e la pensione privilegiata di reversibilità, le quali dispongono che il primo è dovuto quando vi è la perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio, cioè quando l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio , mentre il trattamento privilegiato di reversibilità è dovuto quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio…di fronte al tenore letterale delle disposizioni su citate, le quali non fanno espresso richiamo alla prestazione del servizio, è stato ritenuto bastevole un nesso eziologico tra l’infermità o il decesso e il servizio prestato perché si applichino i benefici ivi previsti, avendo la giurisprudenza costantemente ritenuto che non vi è la relativa frattura quando l’evento lesivo avviene “in itinere” . La giurisprudenza ha inoltre ammesso che se l’incidente avviene nel corso dell’attività strumentale e necessaria alla prestazione del servizio -il recarsi presso la sede dell’ufficio ovvero il tornare da questa alla propria abitazionesi deve ritenere che esso sia accaduto per fatto di servizio…la formulazione letterale dell’art. 6 della l. n. 308 del 1981, invece, preclude una interpretazione simile a quella concernente le norme che regolano l’equo indennizzo ovvero il trattamento privilegiato di reversibilità… dato che con l’espressione “nell’adempimento del servizio” il legislatore ha fatto inequivoco riferimento a un criterio di ordine temporale, delimitando l’ambito di erogazione della speciale indennità ai soli casi in cui sia ravvisabile la contestualità tra lo svolgimento del servizio e il verificarsi dell’evento che ha dato luogo al decesso. Tale interpretazione è resa palese anche dalla “ratio” della norma, la quale ha inteso considerare essenzialmente gli specifici rischi ai quali sono sottoposte alcune categorie di dipendenti durante lo svolgimento della loro attività lavorativa, e non anche il rischio ordinario al quale sono sottoposti tutti i dipendenti che si recano al posto di lavoro e da questo tornano verso la propria abitazione…il primo comma dell’art. 6 della l. n. 308 del 1981, pur avendo previsto la concessione della speciale elargizione anche quando il dipendente è deceduto durante lo svolgimento dell’ordinaria attività lavorativa, per un evento di natura violenta, non consente di attribuire rilievo all’infortunio “in itinere” poiché l’evento deve essere conseguenza di quanto sia stato svolto nell’adempimento del servizio (così la sez. IV con la sent. n. 5778 del 2001).
Viceversa, secondo Tar Lazio, sent. n. 2684 del 2003, concernente un diniego di elargizione ex art. 6 della l. n. 308 del 1981 ai familiari di un sottufficiale deceduto in conseguenza di un incidente stradale occorso durante la percorrenza dell’itinerario per raggiungere la sede di servizio, nel concetto di adempimento del servizio va compresa anche l’attività necessaria per raggiungere l’ufficio o, comunque, il luogo dove deve svolgersi la prestazione lavorativa (conf. Tar Sicilia -Palermo, sent. n. 417 del 1994 e Tar Lazio -Latina, n. 669 del 1992). Il Tar Lazio ha ritenuto in particolare che assumono rilievo anche gli eventi dannosi che accadono durante l’espletamento di un’attività strumentalmente indispensabile e preparatoria, anteriore o successiva alla prestazione lavorativa vera e propria. Ciò che rileva è che sussista un collegamento specifico tra evento lesivo e attività lavorativa.