concorso nelle FF.AA. ed obbligo ( insussistente) di scorrimento della graduatoria

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 Un aspirante maresciallo della Gdf dichiarato non idoneo non vincitore al precedente concorso intende impugnare il successivo bando di gara ( dell’anno immediatamente seguente) ritenendo di avere diritto allo scorrimento della graduatoria e quindi illegittima la determinazione della p.a. di bandire un nuovo concorso.
Osserva l’avvocato militare investito della questione :
“al riguardo, deve in particolare segnalarsi l’art. 3, comma 87, L. 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, il quale ha aggiunto, all’art. 35, D.Lgs. n. 165 del 2001, il comma 5-ter, in forza del quale “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”.
Con tale intervento normativo viene abbandonata la struttura formale della disciplina di mera proroga, a carattere contingente, delle graduatorie, consacrando il principio di vigenza delle graduatorie e l’istituto dello scorrimento, attraverso una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (quale il D.P.R. n. 487 del 1994), quali istituti ordinari generali, valevoli a regime, per il reclutamento del personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di applicazione, quanto ad ambito oggettivo, indistintamente a tutte le Amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo.
Si sottolinea così in sentenza come si tratti dell’approdo normativo di una evoluzione orientata alla progressiva dilatazione dello spazio applicativo dell’istituto dello scorrimento, il cui punto di partenza è costituito dall’art. 8 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato (n. 3 del 1957), come modificato dall’articolo unico, L. 8 luglio 1975, n. 305, caratterizzandosi il disegno normativo originario dalla tipizzazione dell’ambito oggettivo di operatività dell’istituto riferito alle sole ipotesi della disponibilità dei posti al momento dell’approvazione della graduatoria o, soltanto per i casi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, anche nel biennio successivo.
La previsione dello scorrimento delle graduatorie e della efficacia pluriennale delle graduatorie concorsuali ha avuto una progressiva estensione, attraverso una pluralità di disposizioni contingenti, riguardanti settori specifici del pubblico impiego, volte a prevedere l’utilizzabilità delle graduatorie in ambiti oggettivamente molto più estesi rispetto a quello in origine delineato.
Le ricadute in termini sistematici dell’istituto dello scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci sono enucleate dall’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, la quale, nella sua funzione nomofilattica, nell’affermare che nell’ordinamento positivo si è verificata l’inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento delle graduatorie precedenti ancora valide ed efficaci, costituendo quest’ultima la regola generale ed essendo l’indizione di un nuovo concorso l’eccezione, ha consacrato il principio di diritto secondo cui, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’Amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti.
Tuttavia, per come affermato dall’Adunanza Plenaria, la prevalenza delle procedure di scorrimento rispetto alla indizione di un nuovo concorso non ha carattere assoluto e incondizionato, recedendo la stessa di fronte a “speciali disposizioni legislative che impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico” per cui in tali eventualità emerge “il dovere primario dell’Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie”.
Con riferimento alla Guardia di Finanza deve ritenersi non esista un obbligo di scorrimento delle precedenti graduatorie.
A tale conclusione si giunge attraverso la disamina delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 199 del 1995, recante norme in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza.
Decisivo rilievo, in senso preclusivo alla sussistenza di un obbligo per il Corpo della Guardia di Finanza di utilizzare precedenti graduatorie per nuove assunzioni di personale, riveste l’art. 35 del citato D.Lgs., il quale prevede che “I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli” nella percentuale del 70% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei prescritti requisiti, e il rimanente 30% attraverso un concorso interno per titoli ed esami riservato, sulla base di quote prestabilite, ai brigadieri capo, ai brigadieri e vice brigadieri e al personale del ruolo appuntati e finanzieri.
La prevista cadenza annuale delle assunzioni degli Allievi Marescialli deve avvenire, per espressa previsione normativa, attraverso distinte procedure concorsuali, l’una di natura riservata e l’altra di natura pubblica, sulla base di determinate percentuali.
A fronte di tale elemento letterale, dettato da una previsione di settore, giustificata dalla specificità del comparto di impiego e, in generale, dalla specificità dell’Amministrazione Militare, non può esservi spazio per l’applicabilità della disciplina generale dettata dal richiamato art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165 del 2001, la cui latitudine espansiva si arresta dinnanzi a speciali discipline di settore che regolano diversamente la materia, per come peraltro affermato dall’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, laddove riconosce l’esistenza del dovere primario dell’Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva in presenza di speciali disposizioni legislative “che impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico”, rendendo solo facoltativa e connessa a particolari ragioni di opportunità l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie.
Che per il Corpo della Guardia di Finanza sussista una mera facoltà, e non un obbligo, di procedere allo scorrimento delle precedenti graduatorie è confermato, inoltre, dal comma 7 dell’art. 43, D.Lgs. n. 199 del 1995, ai sensi del quale “La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l’ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall’approvazione della stessa”, ove il termine “può” rinvia necessariamente ad una scelta discrezionale dell’Amministrazione derogatoria rispetto alla regola generale del concorso.