art.17 l.n.266/1999 : il diritto di trasferimento del dipendente pubblico coniuge del militare appartenente alle forze di polizia

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Art. 17
Disposizioni concernenti il trasferimento del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia
1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle
Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della
Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma
dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti
d’autorita’ da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in
una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all’atto del
trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale,
ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per
comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di
servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu’ vicina.