Un aspirante militare viene escluso dal concorso sul presupposto di un tatuaggio sull’avambraccio ritenendo la Commissione che tale segno fosse incompatibile con l’idoneità fisica al servizio militare.
La giurisprudenza sul tema è univoca nel sostenere che la mera presenza di un tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego è, di per sé, circostanza irrilevante che acquista una sua specifica valenza, ai fini della partecipazione a un concorso, solo quando il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini unarilevante alterazione fisiognomica (Cons. di Stato, Sez. IV, 29 novembre 2012, n. 6100).
In particolar modo, per quel che concerne l’arruolamento nelle Forze armate, non s’è mancato di rilevare come la presenza di un tatuaggio -di per sé circostanza neutra- acquisti una specifica e autonoma valenza discriminante unicamente quando, in via alternativa, i contenuti dell’incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero le dimensioni siano oggettivamente deturpanti della figura o ancora la posizione e l’estensione appaiono oggettivamente incompatibili con il vestire la divisa (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9 dicembre 2013, n. 10563; Cons. di Stato, Sez. IV, 10 giugno 2013, n. 3153; Idem, Sez. II, 18 aprile 2013, n. 2080; Idem, Sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 6191; Idem, 7 novembre 2012, n. 5668; Idem, 30 luglio 2012, n. 4322).