lo spadino da ufficiale non è arma bianca per cui è vietata la detenzione

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Un cadetto si vede indagato per detenzione di arma c.d.” bianca” essendo stato rinvenuto nella disponibilità del suo spadino di accademia in ambiente di lavoro dopo essersi congedato dalla forza armata.
Recatosi dall’avvocato militare intende sapere se lo spadino e la sciabola in dotazione all’uniforme dell’allievo ufficiale possano essere catalogate come armi di cui è vietata la detenzione.
Osserva l’avvocato militare:
Divieto di detenere armi: la sciabola da ufficiale non è arma da guerra
Il provvedimento che dispone il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, con ingiunzione di vendere o cedere le armi munizioni e materie esplodenti a persone non conviventi non può estendersi alla sciabola da ufficiale e allo spadino di scuola militare. La nozione di armi da guerra e di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 18 aprile 1975, n. 110, cui vanno riferiti gli obblighi di custodia di cui al successivo art. 20 della stessa legge, va considerata di stretta interpretazione.