danno all’immagine della p.a. : non è dovuto dal militare imputato ( anche se condannato) per reato militare

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Un militare è imputato dalla P.m. per il reato di truffa militare e simulazione di infermità essendo accusato di essersi recato all’estero – senza autorizzazione – durante il periodo di assenza per malattia dal servizio .
La vicenda malauguratamente per il militare è oggetto di attenzione da parte degli organi della stampa locale.
Sul presupposto dell’esistenza di un ” danno all’immagine” per la FF.AA. ( l’articolo riportava giudizi poco lusinghieri sulla dedizione al servizio anche dei colleghi) il Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti apre un fascicolo di responsabilità erariale a carico del militare.
Questi, recatosi dall’avvocato militare, chiede a quest’ultimo una valutazione in ordine al rischio di condanna ed alla fondatezza sulla pretesa della Procura della Corte dei Conti, atteso che la domanda di risarcimento veniva azionata prima della conclusione ( con sentenza irrevocabile) del procedimento penale .
Sul punto è necessario osservare che bene la Procura Regionale poteva azionare la pretesa prima della sentenza penale di condanna ( lo consente espressamente la legge c.d. ” Brunetta” legge delega 15/09, secondo cui è necessario attendere l’esito del procedimento penale solo per il giudizio disciplinare), ma non certamente per un reato militare.
Infatti secondo quanto statuito oramai dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti : L’art. 17, comma 30-ter, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, e successivamente rettificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103convertito con modifiche nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale (delitti contro pubblica amministrazione previsti dal solo codice penale ). 
Essendo contestato dunque un reato militare , non previsto dal codice penale, ma inserito in un altro corpo normativo ( il codice penale militare di pace) l’azione erariale non è possibile.