La materia degli alloggi di servizio ( AST, ASGC, ASIR, ASI ) e regolata dal d.p.r. 90/15 e, nello specifico, dagli artt. 329 ss. : in particolare ciò che oggi ci riguarda è inerente la ” cessazione, decadenza e revoca delle concessioni”.
Principio generale è che il militare deve lasciare l’alloggio entro novanta giorni dalla data di perdita del titolo.
L’avviso di rilascio è notificato almeno trenta giorni prima , a cura del Comando, della scadenza della concessione.
I motivi di perdita del titolo sono previsti analiticamente dall’art. 329 del d.p.r. 90/15 ( tra i quali spiccano il collocamento in quiescenza, l’avvenuto trasferimento in altra sede o l’acquisto di prima casa per la famiglia ecc.ecc.)
L’art. 330 viceversa disciplina la diversa ipotesi della decadenza della concessione.
In tale caso la notifica formale di decadenza fissa un termine non superiore a gg. 30 per il rilascio dell’immobile al verificarsi delle situazioni previste dalla legge e, ad esempio il mancato pagamento delle rette, il difetto di manutenzione, la cessione in uso a terzi ecc.ecc..
La revoca è invece provvedimento non sanzionatorio che interviene – prima della scadenza del termine di concessione – per gravi esigenze di servizio : in tal caso all’utente spetta altro alloggio idoneo con spese di trasferimento a carico della P.a. In tale caso il rilascio deve avvenire entro 90 gg. spettando comunqure al militare il diritto alle spese di trasloco, ove nello stesso presidio o circoscrizione passi ad abitare un’immobile privato.