trasferimento art. 398 R.G.A. anche per soli conviventi ” more uxorio”

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Una recente pronuncia della giurisprudenza amministrativa figlia dei tempi: si noti che l’Arma aveva rigettato la domanda sul presupposto che mancava il rapporto di coniugio.
L’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri prevede che “i sottoufficiali, gli appuntati e i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento – per fondati e comprovati motivi – nell’ambito delle regioni, delle Brigate e della Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere”.
Si tratta di disposizione che contempla la possibilità di derogare, sul presupposto di situazione personali particolarmente delicate, alle ordinarie disposizioni in materia di impiego, che impongono un periodo minimo di permanenza presso il reparto di destinazione (T.A.R. Piemonte, Sez. I, Sent., 20-02-2013, n. 232).
La disposizione speciale di cui all’art. 398 va letta inoltre in maniera disgiunta e alternativa rispetto alla procedura automatizzata di trasferimenti a comando tra differenti comandi di Corpo/Legione, in quanto opera in deroga alla disciplina ordinaria e su presupposti che vengono valutati caso per caso a fronte di istanze specifiche e motivate (T.A.R. Piemonte, Sez. I, Sent., 20-02-2013, n. 232).
 
In applicazione di tale normativa l’amministrazione ha emanato la circolare n. 944001-1/t-16/pers. mar. dd. 9.2.2010 la quale prevede il rispetto dei presupposti dettati dall’art. 393 c. 1 del Regolamento Generale dell’Arma, secondo il quale i militari non possano prestare servizio nelle sedi ove sussistano “obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionare l’imparzialità nell’espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell’istituzione”. Nel corpo della circolare si indica inoltre che causa di possibile reiezione della domanda sono le incomprimibili ed altrettanto comprensibili esigenze di organico e di servizio.