Si consolidano gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia di art. 33 l.104/92 ed assistenza del militare al disabile. Al riguardo, va ricordato che, con specifico riferimento al personale militare, la giurisprudenza ha sottolineato che l’Amministrazione militare, nel vagliare istanze di tal genere, mantiene un margine di discrezionalità per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative; discrezionalità che trova il proprio addentellato normativo nella espressione “ove possibile”, inserita in via incidentale nella disposizione richiamata. Di conseguenza, la giurisprudenza amministrativa è solita dichiarare la legittimità del diniego del trasferimento del militare, richiesto ex art. 33 comma 5 L. n. 104 del 1992, laddove ciò contrasti con le esigenze funzionali del corpo (ad es., in quanto trasferimento qualificabile come soprannumerario, non esistendo nella sede richiesta un posto organico corrispondente e disponibile, o perché in presenza di profili di incompatibilità ambientale, Cons. Stato, sez. III, 08/07/2003, n. 2346). Invero, si suole affermare che, in virtù di tale disposizione di favore, non sussiste in capo al dipendente un diritto soggettivo perfetto al trasferimento, tale da prevalere sempre e comunque sulle contrapposte esigenze organizzative dell’Amministrazione, essendosi invece in presenza di un mero interesse pretensivo, pur se, per così dire, particolarmente “rafforzato”, proprio in quanto, in ragione dell’inciso “ove possibile”, viene ascritto, in subiecta materia, rilievo (quanto meno) paritario e concorrente all’interesse pubblico a che la funzionalità operativa dell’Amministrazione non sia oltremodo compromessa . In conclusione ” ove possibile” l’istanza del militare dovrà trovare accoglimento.