diffamazione militare al superiore on line: non punibile il linguaggio gergale, anche polemico e/o colorito

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La Suprema Corte di Cassazione Sez. I^ ha affermato, in un’interessante ed aperta ( ai mutamenti sociali e di costume nell’uso dei social) che ”  Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l’esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purchè tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi”. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato di diffamazione militare aggravata nei confronti di un agente della finanza, il quale aveva denunciato su un sito “internet”, comportamenti violenti e persecutori dei suoi superiori nell’amministrazione della disciplina militare, usando espressioni quali “angherie”, “Ghestapo ……” “stato di terrore”).