abusi sessuali in caserma e ” nonnismo”: inconfigurabilità di reati militari?

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 In questi giorni, come si apprende dagli organi di stampa, la  Procura Militare di Roma ha concluso le indagini circa i fatti che sarebbero avvenuti nel centro di addestramento reclute di Ascoli Piceno, quale filone di indagini nato dalla drammatica vicenda mediatica che ha visto il caporale Parolisi condannato per l’omicidio della moglie.
L’inchiesta prende le mosse da episodi di ” nonnismo” ( vessazioni a carico di subordinati) che in più occasioni avrebbero visto coinvolti gli istruttori ed alcune reclute, sfociando in alcuni casi in atti di prevaricazione se non di abusi sessuali a danno di militari di sesso femminile.
La circostanza spinge a riconsiderare quale sia ad oggi l’orientamento dei giudici in materia di abusi sessuali nell’ordinamento militare.
Secondo un primo orientamento il reato di ” violenza contro inferiore” ( art. 195 c.p.m.p.) è plurilesivo dal momento che offende sia l’integrità fisio – psichica del militare subordinato che l’interesse alla coesione , al servizio e all’ordine delle forze armate ( risultando quindi il reato militare speciale rispetto a quello comune ad esempio di lesioni o violenza privata).
Secondo altro orientamento, i fatti di violenza ( quindi anche sessuale) allorchè risultino del tutto scollegati rispetto allo svolgimento del servizio e,più in generale estranei agli interessi propri del servizio e della disciplina, seppure avvenuti in luogo militare, non costituirebbero reato militare ( in ragione della causa di esclusione di punibilità di cui all’art. 199 c.p.m.p.) potendosi, al più, configurare il reato di percosse o lesioni : trattasi tuttavia questi ultimi di reati procedibili a richiesta del Comandante di Corpo (essendo prevista la  pena della reclusione inferiore a sei mesi).
Fermo restando, ad oggi, la sostanziale attrazione degli episodi di violenza sessuale nell’ambito della giurisdizione ordinaria ( e non militare), appare particolarmente interessante seguire gli sviluppi del processo per verificare se l’orientamento che esclude la configurabilità di reati militari in tali casi ( quello cioè di abuso di autorità connesso a fenomeni di nonnismo) possa ad oggi sostenersi con l’evoluzione dei costumi e, l’ingresso anche delle donne nelle FF.AA.
Non deve infatti dimenticarsi che la produzione giurisprudenziale in materia di nonnismo si riferiva ad episodi tra militari dello stesso sesso.
Se pertanto la coesione delle FF.AA. è la ragione che giustifica la configurabilità del codice penale militare per l’esigenza imprescindibile di assicurarne la disciplina, appare ” anacronistica” una giurisprudenza che non consideri tale mutamento epocale ( l’arruolamento delle donne).
L’abuso sessuale connotandosi infatti, anche semanticamente, quale abuso di ” autorità” è condotta non solo gravemente lesiva dei doveri propri del militare e del giuramento ma, senz’altro condotta idonea a porre in pericolo le esigenze di disciplina e di corpo proprie di una comunità ( quella militare) ora divenuta promiscua.
Fondate pertanto sono le ragioni che militano ad un mutamento di giurisprudenza in linea con l’evoluzione sociale e dei costumi.