Accertamento definitivo ” inidoneità al s.m.i.”: gli effetti decorrono dal provvedimento della Commissione di 2^ istanza

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Foriera di non pochi problemi applicativi appare la soluzione alla questione ( controversa) dell’esatta decorrenza giuridica degli effetti della cessazione dal servizio permanente e relativo congedo del militare.

La questione in particolare si è posta ( recentemente) nel caso di un militare che ha visto revocato in dubbio il diritto al transito nei ruoli civili dell’A.D. essendo l’accertamento della sua definitiva inidoneità sopraggiunto solo dopo la pubblicazione della graduatoria di merito del suo transito in s.p.e.

In tal caso l’A.D. pur essendo l’accertamento della Commissione di 2^ istanza successivo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso in spe ( in cui il militare in ferma volontaria era risultato vincitore e quindi utilmente collocato ) ha inteso far decorrere gli effetti giuridici dell’accertamento dell’inidoneità al servizio ad una data precedente alla pubblicazione della graduatoria e quindi dal giudizio della C.M.O.

L’art. 929 del C.O.M. sancisce espressamente  che “gli effetti decorrono dalla data dell’accertamento sanitario definitivo”.

Anche il Tar Puglia si è pronunciato in un significativo precedente nel senso che ” la nozione di accertamento sanitario definitivo evoca senz’altro il cristallizzarsi del giudizio sanitario di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato conseguente all’esaurimento dei mezzi di reclamo interni all’amministrazione”: quindi giudicando nel senso di una decorrenza degli effetti giuridici dell’inidoneità al s.m.i. dalla data del giudizio di appello medico legale.

Ciò evidentemente ha significative ricadute anche nei termini dell’esatta qualificazione del periodo di “aspettativa” non potendosi ritenere tale quello quello intercorso tra il giudizio della C.M.O. ( di inidoneità) e quello successivo della Commissione Medica di 2^ istanza dovendosi ritenere il militare – in tale frangente – ancora ” in servizio”.