Si rivolgeva allo Studio un militare dell’Esercito che a seguito di una irregolarità nella compilazione della domanda di assegnazione degli alloggi di servizio incorreva nella decadenza dal beneficio ai sensi dell’art. 324 co.6 del DPR 90/2010.
Nello specifico la richiamata norma consente alla Commissione di Controllo sugli alloggi di dichiarare decaduto il militare ” in perpetuo” dall’assegnazione di alloggi di servizio su tutto il territorio nazionale.
Contro il predetto provvedimento ritenuto iniquo oltre che sproporzionato lo Studio insorgeva deducendo , tra l’altro, l’irregolarità formale della domanda e la palese sproporzione del provvedimento.
Il Giudice amministrativo ( anche in considerazione della scarsa rilevanza del reddito di poche centinaia di euro al lordo non dichiarato in domanda ) accoglieva la proposta domanda cautelare sull’assunto che il pregiudizio di non poter concorrere più per le domanda di assegnazione degli alloggi di servizio fosse maggiore e prevalente rispetto al ( presunto) interesse pubblico ad un’esatta compilazione della domanda di assegnazione.
Ad oggi possiamo quindi ritenere che il potere della P.a di revocare a tempo illimitato gli alloggi di servizio sia da ricollegarsi a delle vere e proprie ipotesi di frode documentale che diano – ad esempio – origine ad un procedimento penale a carico del militare: in caso contrario la revoca a tempo illimitata deve tendenzialmente ritenersi illegittima.