) Art. 3 L. 9 dicembre 1941, n. 1385
Un sottoufficiale della gdf addetto incaricato di verifiche fiscali presso alcune aziende , viene a sapere che, nell’ambito di altra indagine, è stato individuato dalla Procura come destinatario ( dai tabulati telefonici) di alcune telefonate provenienti dai titolari delle ditte interessate all’ispezione.
In ragione dei sospettti nutriti nei confronti del sottoufficiale, per cui si ipotizza un interessamento alla pratica in oggetto, lo stesso viene iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all’art. 3 l. 1385 del 1941 .
Recatosi dall’avvocato militare intenede avere spiegazione della reale efficacia degli indizi a suo carico con particolare riguardo alle telefonate – certamente inopportune – pervenute sul proprio cellulare dagli imprenditori oggetto di verifica.
Sugli elementi necessari per integrare il reato di collusione del finanziere con estranei per frodare la finanza
si è stabilito che “Perché sussista pertanto il reato occorre un accordo tra il militare appartenente alla
Guardia di Finanza e l’estraneo, accordo il cui oggetto sia costituito dalla “frode alla finanza” la quale,
secondo accreditata interpretazione della Suprema Corte, può consistere nell’indicazione o apprestamento
di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell’interesse alla percezione
dell’entrata tributaria (Cass., Sez. 1 n. 06/06/2007, n. 25819; Cass., 15/12/2005, n. 1303). Tanto premesso
non può rilevarsi che la ricorrenza di tre telefonate il cui contenuto è
rimasto sconosciuto non appare circostanza di fatto idonea a sostenere probatoriamente né un accordo tra
il N. ed il M., né tampoco – e tale rilievo si appalesa decisivo – l’oggetto dell’accordo e cioè la frode che gli
interlocutori intendevano consumare in contrasto con gli interessi pubblici tutelati dall’azione di istituto del
Corpo. Né in tale direzione appaiono significativi i comportamenti ambigui assunti dagli imputati, e cioè la
mancata verbalizzazione dell’accesso all’agenzia A. e l’asetticità dei rapporti successivi, sia per l’incertezza
nella quale è rimasta la circostanza del momento in cui i prevenuti dettero avviso ai superiori che l’agenzia
risultava chiusa rispetto alla prima telefonata al M. sia perché non deducibile da essi alcun accordo collusivo
volto a una frode rimasta a tutt’oggi senza una precisa determinazione di contenuti” (sent. 782 del
28.09.2012).