art. 361 c.p. : non commette reato di omessa denuncia il carabiniere ufficiale di p.g. che apprenda la notizia di reato in veste privata e successivamente non la denunci all’A.G..

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Interessante e per certi versi ( limitatamente al personale dell’Arma dei Carabinieri) innovativa sentenza della Suprema Corte di Cassazione in ordine all’insussistenza del reato di cui all’art. 361 c.p. ed alla distinzione tra militare in servizio ( permanente) di pubblica sicurezza e nell’espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria.

Il fatto: in qualità di Comandante della Stazione dei Carabinieri X  – aveva appreso dalla moglie la possibile commissione del reato di abuso d’ufficio ai danni della predetta, la quale sarebbe stata illegittimamente esclusa da una graduatoria per docenti predisposta dal dirigente di un istituto scolastico. L’imputato, anziché comunicare tempestivamente la notizia di reato appresa fin dal ( omissis), procedeva ad una verifica preliminare dei fatti, anche mediante l’acquisizione di atti, per poi procedere alla comunicazione solo in data ( omissis).

All’esito dei due gradi di giudizio il sottoufficiale dell’Arma veniva condannato per il reato di omissione di denuncia ai sensi dell’art. 361 c.p. ( omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale).

Con il motivo di ricorso in Cassazione la difesa eccepiva tra l’altro la violazione di legge in ordine all’attribuzione della qualifica soggettiva richiesta dall’art. 361 cod. pen., sul presupposto che l’appartenente all’Arma dei Carabinieri, ove apprenda la notizia di reato al di fuori dell’esercizio delle funzioni, non avrebbe alcun obbligo di denuncia.

Sul punto accogliendo il ricorso previo parere favorevole anche della Procura Generale la S.C. osservava :

La questione dirimente attiene all’accertamento della qualifica soggettiva dell’imputato e alla conseguente possibilità di affermare che l’acquisizione della notizia di reato sia avvenuta nello svolgimento delle funzioni di pubblico ufficiale,
comportante l’obbligo di denuncia ex art. 361 cod. pen.
Si tratta di una problematica già affrontata in due pronunce di questa Corte, secondo le quali non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia, nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato, che venga a conoscenza di notizie
relative ad un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell’esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse, in quanto, pur se in servizio permanente di pubblica scurezza, fuori dall’esercizio effettivo delle funzioni gli appartenenti alla Polizia di Stato non sono tenuti agli obblighi correlati alla qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria (Sez.6, n. 44423 del 30/9/2022, Ferrante, Rv. 284003; conf. Sez.6, n. 29836 del 2/7/2012, Bellavista, Rv.253181, quest’ultima, invero sembra attribuire rilievo alla natura non militare della Polizia di Stato).
2.1. La Corte di appello ha espressamente disatteso tale soluzione, richiamando i plurimi precedenti secondo cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono considerati in servizio permanente, non cessando dalla loro qualifica pur se liberi dal servizio, posto che, anche in tali circostanze, sono tenuti a esercitare le proprie funzioni, ove si verifichino i presupposti di legge. (Sez.5, n. 35691 del 20/7/2022, Rv. 283595; Sez.6, n. 42639 del 22/9/2009, Kosovel, Rv. 245002; Sez.6, n. 52005 del 9/12/2014, Calabrese, Rv. 261669).
Invero, tali pronunce sono tutte relative a ipotesi di reato diverse da quella di cui all’art. 361 cod. pen. e concernenti condotte di resistenza a pubblico ufficiale, rispetto alle quali veniva in rilievo l’esercizio della funzione di pubblica sicurezza,per la quale la normativa di riferimento prevede espressamente la permanenza del servizio nei confronti degli appartenenti alle forze dell’ordine.
2.2. La soluzione recepita dalla Corte di appello non si è confrontata con la specifica distinzione tra le diverse funzioni pubbliche esercitate dagli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e sulle limitazioni connesse al cosiddetto “servizio
permanente” svolto dai predetti.
Ritiene la Corte che la soluzione del quesito presuppone il compiuto esame della normativa di riferimento.
L’art. 155, d.lgs. n. 66 del 2010, rubricato “Istituzione e funzioni dell’Arma dei carabinieri”, stabilisce che «L’Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente».
Al contempo, l’art. 161 (Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri) prevede che che l’Arma dei Carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente:
a) funzioni di polizia giudiziaria;
b) funzioni di sicurezza pubblica.
L’art. 178 (Qualifiche di polizia giudiziaria) stabilisce che:
«1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, esclusi gli ufficiali generali, degli
ispettori e dei sovrintendenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria.
2. Agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri è attribuita la
qualifica di agente di polizia giudiziaria.
3. Gli appuntati, limitatamente al periodo in cui hanno l’effettivo comando di
una stazione dell’Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
4. Gli appartenenti all’Arma dei carabinieri, in base alle qualifiche di polizia
giudiziaria loro attribuite, adempiono verso l’autorità giudiziaria agli obblighi di
legge che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti
interni di dipendenza gerarchica».
Inoltre, per le funzioni di polizia giudiziaria vale quanto previsto dall’art. 57
lett.b) cod. proc. pen. che riconosce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli
ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri.
Le norme sopra richiamate consentono di individuare una fondamentale distinzione tra le due funzioni pubbliche rivestite dagli appartenenti ai Carabinieri, posto che l’art. 155 cit. specifica che i militari sono in “servizio permanente” solo con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza, mentre analoga previsione non è contemplata con riguardo alle funzioni di polizia giudiziaria.
È opportuno sottolinearsi, peraltro, come su tale aspetto non incida in alcun modo la collocazione dell’Arma dei carabinieri tra le forze armate, posto che la natura militare non si traduce, in difetto di una espressa previsione normativa, nella permanenza in servizio con riguardo a tutte le funzioni istituzionalmente svolte.
Ne consegue che, sotto tale specifico aspetto, non vi è alcuna differenza tra gli appartenenti alla Polizia di Stato e ai Carabinieri, posto che per entrambi la normativa di settore specifica che sono in servizio permanente di pubblica sicurezza, il che consente di escludere – argomentando a contrario – che la permanenza delle funzioni attiene anche ai compiti di polizia giudiziaria e, più in generale, alle funzioni collegate alla qualifica di pubblici ufficiali.
2.2. A fronte del richiamato quadro normativo, deve procedersi ad esaminare la distinzione tra l’attribuzione astratta della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, rispetto all’esercizio in concreto della funzione.
Le norme che individuano i soggetti che possono assumere la qualifica fanno riferimento all’attribuzione della funzione, ma nulla aggiungono in merito allo svolgimento della stessa.
Il soggetto che è titolare di una determinata qualifica pubblicistica non può per ciò solo ritenersi sempre onerato dell’esercizio delle corrispondenti funzioni, in relazione alle quali occorre verificare se queste siano permanenti, ovvero se l’attribuzione sia strettamente collegata all’ambito temporale e territoriale entro il quale il servizio viene svolto.
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che il cosiddetto “esercizio permanente” è riferito dall’art. 155, d.lgs. n. 66 del 2010, alle sole funzioni di pubblica sicurezza, mentre, per le ulteriori funzioni pubblicistiche, ivi comprese quelle di polizia giudiziaria, occorre verificare se l’atto compiuto si inserisca o meno nell’effettivo svolgimento delle stesse.
In definitiva, quindi, gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri hanno la qualifica di pubblici ufficiali, nonché di ufficiali di polizia giudiziaria, tuttavia, sono in servizio permanente solo con riguardo alle funzioni concernenti la pubblica sicurezza.
Viceversa, le funzioni genericamente derivante dalla qualifica di pubblico ufficiali, come pure gli obblighi inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, sono svolte esclusivamente allorchè l’appartenente all’Arma è in servizio.
2.3. La richiamata distinzione diviene dirimente ai fini dell’accertamento del reato di omessa denuncia, in quanto l’art. 361 cod. pen. prevede espressamente che l’obbligo di denuncia consegua unicamente al caso in cui la notizia di reato sia acquisita “nell’esercizio o a causa delle sue funzioni”, requisito riferibile anche all’omissione posta in essere da un ufficiale o agente di p.g. di cui al secondo comma, trattandosi di ipotesi aggravata rispetto a quella prevista dal primo comma (Sez.6, n. 10272 del 30/1/2001, D’Aolisio, Rv. 219155).
Quanto detto comporta che se la notizia di reato è appresa al di fuori dell’esercizio delle funzioni, il reato di omessa denuncia non è neppure in astratto configurabile.
All’esito di tale disamina, pertanto, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia, nei confronti di un appartenente all’Arma dei carabinieri, che venga a conoscenza di notizie relative ad un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell’esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse, in quanto, pur se in servizio permanente di pubblica sicurezza, fuori dall’esercizio effettivo delle funzioni i Carabinieri non sono tenuti agli obblighi correlati alla qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.
2.4. Nel caso di specie, è pacifico che l’imputato ha appreso della notizia di reato – peraltro generica e priva di quei requisiti minimi che ne avrebbero consentito l’immediato riferimento all’autorità giudiziaria – da parte della moglie
e, quindi, non già per ragioni di servizio, bensì in virtù del rapporto di coniugio.
Si tratta, pertanto, di una notizia di reato del tutto avulsa dall’esercizio delle funzioni e, rispetto alla quale, si poteva al più sindacare la legittimità delle verifiche compiute dall’imputato, ma non ipotizzare la commissione del reato di cui all’art.
361 cod. pen., proprio perché difettava il necessario presupposto costituito dall’acquisizione della notizia nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di pubblico ufficiale.
3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.
Così deciso il 20 novembre 2024.