art. 78 T.U.E.L. il diritto al trasferimento dell’amministratore locale prevale sugli interessi della FF.AA.

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Interessante e recente pronuncia del Consiglio di Stato in materia di avvicinamento dei dipendenti pubblici ( anche militari e appartenenti alle forze dell’ordine) alla sede ove si sia stati eletti per svolgere il relativo mandato istituzionale.

In questo caso la domanda del militare non era stata trattata con tempestività dalla forza armata che, peraltro, aveva rigettato la domanda di avvicinamento facendo valere : 1) la concessione comunque dei permessi ex art. 79 T.U.E.L. 2) la carenza di organico nella sede di servizio di appartenenza.

Sul punto così invece ha detto il Consiglio di Stato rigettando le ragioni dell’Amministrazione: art. 78, comma 6, del T.U. n. 267/2000, il cui testuale tenore è il seguente: “Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità”. E’ pur vero che “il militare che è eletto consigliere comunale, non vanta un diritto soggettivo perfetto ad essere trasferito presso una sede di servizio ubicata nel luogo ove svolge il mandato elettorale” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2226), dovendo comunque l’istanza essere esaminata tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione e compatibilmente con esse, ma la inequivoca formula utilizzata dal legislatore (“criteri di priorità”) non si presta ad una sorta di interpretatio abrogans che ne vanifichi ogni ricaduta applicativa. Questo Consiglio ha quindi ritenuto che “la norma di cui all’art. 78, comma 6, del D.Lgs. n. 267 del 2000 -T.U. Enti locali- (laddove impone all’Amministrazione di valutare “con priorità” l’istanza di avvicinamento temporaneo proposta dal dipendente pubblico il quale faccia valere il proprio interesse a un più agevole esercizio del mandato elettivo) va intesa nel senso che questo tipo di trasferimento (temporaneo, in quanto legato al mandato amministrativo) va mantenuto al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito anche da lungo tempo nelle relative graduatorie, e deve essere istruito a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di specifici benefici previsti dalla legge” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 705). Ne consegue che l’effettuazione delle normali operazioni di movimentazione del personale in esecuzione del cd. Piano degli impieghi, come valorizzato dalla parte appellante nel suo gravame, non vale ad escludere la necessità che siano soddisfatte, appunto con priorità, le esigenze del militare chiamato ad espletare il mandato elettorale, come sancito invariabilmente dalla norma testé illustrata secondo il suo esatto tenore. Non assumono carattere ostativo, quindi, le esigenze di pianificazione dell’organico sottese ai disposti trasferimenti del personale essendo, per espressa previsione normativa, almeno tendenzialmente recessive rispetto a quelle cui presiede la norma di riferimento, la quale persegue il precipuo obiettivo di agevolare l’espletamento del mandato elettorale. Non resta quindi che verificare se l’Amministrazione abbia dato o meno priorità alla domanda di trasferimento dell’appellato in ossequio alla norma in esame.