concorso GDF e requisiti di moralità: illegittima esclusione se l’uso occasionale ( presunto) di droga risale alla minore età

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Interessante e recentissima pronuncia del TAR LAZIO di Roma ( patrocinata dallo Studio) in materia di esclusione dal concorso per allievi finanzieri per carenza dei requisiti di moralità ex art. 2 co. 4 d.lgs. n. 160/2006.

Il fatto: un aspirante allievo finanziere idoneo e vincitore di concorso veniva escluso dalla graduatoria in ragione di una risalente segnalazione al prefetto ex art. 75 d.p.r. 309/90 allorquando il candidato aveva l’età di ( soli ) 16 anni.

Nel caso di specie – peraltro – il giovane dichiarava di essere estraneo ai fatti trattandosi del sequestro di pochi grammi di cannabis a carico di più ragazzi all’interno di un locale senza che fosse possibile attribuire ( come verbalizzato dagli stessi operanti di P.G.) la detenzione in modo specifico ad alcuno dei ragazzi.

Il candidato insorgeva deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti per difetto – tra l’altro – di adeguata istruttoria.

Il Tar ha accolto il ricorso.

Questi i passaggi salienti della motivazione:

Il motivo è fondato, non avendo il Comando Generale in alcun modo tenuto conto
delle suddette circostanze, non motivando circa le effettive ragioni, per cui il
ricorrente non darebbe alcun affidamento per il futuro, tenuto conto:
– della risalenza (ed unicità) dell’episodio;
– della ridotta gravità dello stesso alla luce del suo compimento quando il
medesimo aveva soltanto sedici anni;
– dell’addebito del fatto al ricorrente in base ad un ragionamento congetturale, come
peraltro confermato dalla stessa difesa erariale: “nessuno dei ragazzi si assumeva la
paternità della sostanza ma ai militari è parso chiaro che, al momento del loro
ingresso nel locale, qualcuno avesse gettato sotto al tavolo lo stupefacente …”

( omissis) ” della circostanza che lo stesso abbia, successivamente, preso servizio presso
l’Esercito senza demeriti, dimostrando in tale sede di essere idoneo allo
svolgimento della relativa funzione.
Si rileva che la difesa erariale abbia eccepito come l’esercizio del potere si sia, in
tal caso, conformato dall’art. 6 d.lgs. 199/1995 il quale impone, alla lettera h), che
gli allievi finanzieri non debbano “trovarsi alla data dell’effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello
stato giuridico di finanziere” e, alla lettera i), che siano cause di esclusione “l’uso o
la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche
se saltuari, occasionali o risalenti”.
Il rilievo non persuade, posto che la suddetta disposizione impone comunque
almeno un minimo onere motivazionale in merito alla attualità, necessarietà ed
adeguatezza del giudizio, considerando in particolare le caratteristiche del fatto,
l’unicità e la risalente collocazione temporale dell’episodio, nonché la già
richiamata minore età dell’interessato.
Occorre a tal proposito rilevare come, nella specie, gli effetti del suddetto
accertamento assumano una connotazione surrettiziamente sanzionatoria, quoad
effectum dimostrandosi assimilabili ad una pena accessoria che accede ad una
fattispecie delittuosa mai compiutamente accertata.
Ciò posto, il Collegio ritiene necessario imporre un’interpretazione
costituzionalmente orientata delle suddette disposizioni, con riferimento al principio
di legalità, di rieducazione e di non perpetuità della pena (cft. TAR Lazio Roma,
sez. IV, 25 maggio 2022, n. 6710).
Quest’ultima, da intendersi nel caso secondo un’accezione più ampia,
comprendendo anche gli effetti, anche indiretti, del relativo accertamento,
dovrebbe, infatti, tendere alla rieducazione del condannato, risultando
eccessivamente gravosa qualora non si tenesse conto della circostanza che la
condotta incriminata – nel caso di specie, neanche oggetto di un effettivo
accertamento processuale – sarebbe stata compiuta, oltre che in un tempo risalente,
quando il ricorrente era ancora minorenne.
Sotto il profilo della violazione del principio di legalità occorre, inoltre, tenere
conto che la nuova formulazione della lettera h), laddove stabilisce espressamente,
quale motivo di esclusione, la detenzione di sostanze stupefacenti a scopo non
terapeutico, anche occasionale e risalente, sia stata introdotta successivamente al
compimento della condotta incriminata da parte del ricorrente.
Conseguentemente, la sua applicazione nel caso di specie – nei confronti di un
soggetto che era all’epoca dei fatti ancora minorenne – sembra comportare, seppur
indirettamente, una violazione dei principi di legalità e irretroattività della pena,
essendo idonea ad incidere, analogamente ad una sanzione, su una vicenda
consumatasi anteriormente all’entrata in vigore della disposizione anzidetta.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno richiamare una significativa
giurisprudenza di questo Tribunale (Sez. II-bis, 8 settembre 2017, n. 9660), a cui
ritiene di aderire, in base alla quale: “È illegittimo il provvedimento di esclusione
dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di allievi finanziari che risulti
caratterizzato da una insufficiente valutazione e motivazione, con riferimento alla
risalenza temporale, all’unicità dell’episodio di vita (uso di sostanze stupefacenti),
alla condizione di minore età all’epoca del fatto, al giudizio psico – fisico di
idoneità al servizio militare, nonché alla concreta condotta durante la prestazione
del servizio e negli anni successivi, che non ha dato causa ad alcun rilievo” (cft.
anche Cons. St., sez. IV, 12 agosto 2016, n.3621).
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento
dell’impugnato provvedimento.