Un caso di particolare interesse riguarda il militare che venga condannato ( anche con pena sospesa) ad una pena della reclusione ( ordinaria o militare) di almeno due anni.
In tali casi ai sensi dell’art. 1051 del T.U.O.M. l’A.D. dispone ” l’esclusione dello stesso da ogni procedura di avanzamento ai fini della progressione della carriera militare e della possibilità di transito da un ruolo all’altro”.
Un caso recente ha riguardato un militare che decorsi cinque anni dalla condanna del Tribunale ordinario ad una pena di anni due ( sospesa condizionalmente) aveva fatto richiesta di ricostruzione della carriera militare richiedendo – preventivamente – la sola riabilitazione ordinaria.
Ovviamente l’Amministrazione ha rigettato ( e correttamente ) l’istanza del militare.
In questo caso – ove si fosse consultato con un legale esperto in materia – avrebbe certamente avuto ragione della sua richiesta ove avesse presentato ed ottenuto preventivamente la riabilitazione militare al Tribunale di Sorveglianza Militare.
Infatti a norma dell’art. 72 c.p.m.p. la riabilitazione militare estingue sia le pene militari accessorie che gli effetti penali militari della condanna ( tra i quali appunto le c.d. cause ostative alla progressione di carriera).