L’art. 103 del d.l. n.18/2020 ha determinato una generale sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi sino alla data del 15 aprile ( poi prorogata con l’art. 37 del d.l. 23/2020 sino alla data del 15 maggio).
Ci si chiede – e questo riguarda anche i militari – se tale sospensione che incide pacificamente sui procedimenti disciplinari ( ad esempio) riguardi anche i termini per proporre ricorso al Capo dello Stato .
Sul punto manca infatti un’espressa disposizione di legge ( per una grave dimenticanza del legislatore ) .
La norma di cui all’art. 103 del richiamato D.L. n.18/2020 tuttavia consente di ritenere comunque sospesi i termini per proporre ricorso al Capo dello Stato.
Trattasi infatti di termini ( quelli per proporre ricorso al Capo dello Stato) propedeutici allinstaurazione di un procedimento amministrativo ( per quanto peculiare e di tutela giustiziale in sede amministrativa)
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorita’ per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta’ conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita’ fino al 15 giugno 2020″. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonche’ dei relativi decreti di attuazione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennita’ di disoccupazione e altre indennita’ da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonche’ di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. 5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e’ sospesa fino al 30 giugno 2020.