Un militare reo di un reato particolarmente grave, intende sapere dal suo avvocato militare se la condanna inflittagli ad una pena superiore a cinque anni, comporti la degradazione anche se, allo stato ( ed al momento del fatto) lo stesso fosse già in congedo.
Nessun dubbio sussiste in ordine all’applicabilità nella fase esecutiva della pena accessoria della degradazione, trattandosi di pena accessoria che consegue per legge alla condanna ed è già predeterminata nella specie e nella durata (cfr. Cass. 1^, 28.4.04 n. 23196, rv. 228250).
Ai sensi di tale ultima norma la pena accessoria della degradazione è espressamente prevista in caso di condanna alla pena della reclusione che, a norma del vigente codice penale, comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, riportata da militari in servizio alle armi od in congedo, in tal modo equiparando a tutti gli effetti le due di categorie di militari anzidette.
Nè detta norma può ritenersi configgente con l’art. 5 ovvero con l’art. 7 c.p.m.p., atteso che tali ultimi due articoli hanno un ambito di applicazione differente, delimitando essi le ipotesi in cui il codice penale militare sia applicabile ai militari; al contrario l’art. 33 c.p.m.p., sopra citato, costituisce una norma di ambito applicativo più ristretto, siccome specificamente correlata all’applicazione delle pene militari accessorie conseguenti a condanne subite per delitti previsti dalla legge penale comune; essa pertanto presuppone espressamente la commissione di un reato previsto dalla legge penale comune da parte di un militare ed è specificamente riferita all’applicazione della pena accessoria della degradazione, espressamente equiparando, a tale fine, i militari in servizio alle armi ai militari in congedo.
E’ da ritenere infatti che la previsione della pena accessoria della degradazione anche nei confronti dei militari in congedo che abbiano commesso gravi reati comuni sia del tutto ragionevole e conforme ai principi su cui si fonda la Costituzione in vigore, costituendo essa una sanzione aggiuntiva non irragionevole, siccome idonea a tutelare l’onore del corpo militare, del quale il soggetto ha pur sempre fatto parte ed il cui decoro è da ritenere vulnerato dal comportamento gravemente antigiuridico tenuto da un suo componente, benchè in congedo.