Un Carabiniere in servizio nel Nord Italia formula domanda di ” ricongiungimento familiare” al proprio nucleo familiare di residenza ( con figlio minore di anni 3) ai sensi degli artt. 398 reg. gen. Arma Cc. e 42 bis l.151/01.
Rigettata la domanda si rivolge all’avvocato militare per adire il competente Tar.
Il ricorso è fondato: fermo restando ormai l’applicabilità indiscussa del diritto al ricongiungimento familiare a tutti gli appartenenti alle forze dell’Ordine, l’Amministrazione non può trincerarsi, nel negare il predetto trasferimento, a generiche ” ragioni di servizio”.
Sul punto si è anche ritenuto che competa al militare il diritto di accesso alle piante organiche delle legioni carabinieri interessate dalla procedura di trasferimento.
Il mancato trasferimento, illegittimo ove non sia motivato da puntuali ed inequivocabili ragioni di servizio,determina in capo al militare il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e morale sofferto.
In particolare il danno patrimoniale consiste nelle spese sostenute dal militare per i suoi ritorni a casa nel fine settimana , al fine di ricongiungersi al nucleo familiare, oltre ad un danno ( da liquidarsi in via equitativa ) per il mancato esercizio dei diritti connessi al ruolo genitoriale, imputabili al comportamento inescusabile della p.a.