discriminatorio il riordino delle carriere per i Masups con anzianità di servizio con meno di otto anni

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militari, forze armate e di polizia – Carabinieri – Ex maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza – Inquadramento ex artt. 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, d.lgs. n. 66 del 201 – Violazione artt. 76 Cost. e 8, comma 1, lett. a), l. n. 124 del 2015 – Non manifesta infondatezza.

Rimessa alla Corte Costituzionale la questione sul trattamento discriminatorio dei Masups con meno di otto anni di servizio e la relativa preclusione alla promozione al grado superiore di Luogotenente.

Il nuovo sistema ha previsto (art. 1291, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’art. 15, d.lgs. n. 95 del 2017) i gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente; ai luogotenenti può essere attribuita la “qualifica” di “carica speciale”; in pratica si è passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica. Sostanzialmente il grado di MASUPS è stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente (nel sistema precedente luogotenente era infatti una “qualifica” e non un grado).

 

L’art. 1293, d.lgs. n. 66 citato ha inoltre previsto nuovi periodi minimi di permanenza nel grado di maresciallo capo (ai fini dell’avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di maresciallo maggiore (ai fini dell’avanzamento al grado di luogotenente), fissandoli in entrambi i casi in 8 anni.

 

In pratica si tratta di valutare se il combinato disposto delle norme citate – che implicano per i MASUPS con anzianità inferiore a otto anni una discriminazione rispetto agli ex pari grado con anzianità superiore a otto anni e agli ex marescialli capo con anzianità superiore a otto anni – si sottragga o meno a rilievi di incostituzionalità.

 

In particolare, si pone il dubbio se la distinzione ai fini del nuovo inquadramento degli ex MASUPS esclusivamente sulla base dell’anzianità posseduta alla data del 1° gennaio 2017, sia o meno conforme ai criteri della legge di delegazione e, in particolare, se l’istituzionale preclusione agli ex MASUPS con anzianità inferiore a otto anni dell’ottenimento del (o meglio della possibilità di ottenere il) grado apicale di luogotenente in sede transitoria (così mantenendo il grado apicale già raggiunto nel precedente sistema) sia coerente con il criterio direttivo che imponeva di tener conto di merito e professionalità; il riferimento alla sola anzianità infatti pare obliterare il merito e dà unico rilievo alla professionalità acquisita (peraltro solo in un certo limite perchè una maggiore anzianità di servizio fa solo presumere ma certo non garantisce una maggiore professionalità in capo al più anziano). In altri termini l’automatismo legato al mero dato quantitativo dell’anzianità posseduta a una certa data rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale .