Il caso – di particolare interesse – riguarda un militare dichiarato inidoneo al servizio permanente effettivo per ragioni di ” introversione caratteriale”e ” fragilità emotiva”.
Nel caso di specie il militare peraltro – era stato rinviato a giudizio – ( poi estintosi per remissione di querela) per percosse nei confronti della compagna.
Il ricorrente si è difeso affermando che il giudizio di inidoneità al servizio militare non può derivare dall’accertamento di -caratteristiche proprie dell’indole o del temperamento, laddove non si configuri alcuna delle infermità contemplate dall’art. 582 del d.P.R. n. 90 del 2010.
La materia è disciplinata dall’art. 640 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), stabilisce che “gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa.
Occorre fare riferimento, pertanto, al testo unico dell’ordinamento militare, approvato con d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
L’art. 579, comma 1, stabilisce che “sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell’efficienza psico-fisica che ne consente l’impiego negli in-OMISSIS-chi relativi al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza”.
E’ precisato, al successivo comma 3, che “non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni e infermità previste dall’articolo 582”.
Quest’ultima disposizione, nella parte di specifico interesse (lettera r, “psichiatria”), individua quali cause di non idoneità al servizio militare patologie di esclusivo rilievo psichiatrico.
E’ altresì previsto che sono causa di non idoneità le imperfezioni o le infermità non specificate nell’elenco, ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare (lettera z, n. 1).
Tali disposizioni (compresa quella residuale da ultimo citata) configurano un giudizio fondato sulla rilevazione di sintomatologie di interesse psicopatologico o psichiatrico, tra le quali non possono certamente essere annoverati i tratti personologici o le imperfezioni che non si presentino sotto forma di sindromi.
Per la concreta applicazione delle cause di inidoneità al personale militare già in servizio, deve aversi riguardo al successivo art. 584 che, all’evidente fine di tutelare la continuità del rapporto di lavoro del personale, nonostante eventuali modifiche delle caratteristiche personali e dell’efficienza psico-fisica, non prescrive il rigoroso mantenimento dei requisiti di idoneità già previsti, salvo il caso di infermità vere e proprie.
In punto di prova resta comunque la difficoltà di ammettere che il profilo personologico dell’interessato (o, se si preferisce, la struttura della sua personalità), già valutato positivamente in sede di reclutamento, possa aver subito una così radicale modificazione nell’arco di pochi anni, fino al venir meno dei fondamentali requisiti attitudinali.
In tali casi – pertanto – sarà impugnabile il provvedimento che ( sulla scorta dell’intervenuta inidoneità al servizio militare) abbia disposto il transito nei ruoli civili dell’ A.D.