Il C.d.S. con orientamento tutt’altro che pacifico ha annullato una recente sentenza del Tar Lazio che annullava l’esclusione dalla graduatoria di un allievo V.d.F. risultato attinto da un precedente penale e come tale non meritevole del requisito della ” buona condotta”.
Dev’essere anzitutto osservato che il T.A.R., premesso che “il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva … in quanto … è risultato che lo stesso ha riportato … una condanna penale per reati non colposi” e che “la sentenza di condanna … non integra un’ipotesi di esclusione dal concorso, tenuto conto che per l’accesso al pubblico impiego non è più necessario il requisito della buona condotta”, ha rilevato che “le disposizioni della L. n. 53 del 1989(art. 26) sul possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione alle forze di polizia non possono essere richiamate nel caso di specie, trattandosi di selezione per l’accesso ai vigili del fuoco” .
La questione – essendo ancora controversa – merita certamente di essere nuovamente riproposta al Tar con ricorso potendosi ritenere la problematica tutt’altro che risolta definitivamente.