Interessante pronuncia della Suprema Corte in materia di forzata consegna.
L’elemento materiale di tale reato militare è costituito da una “consegna”, intesa come complesso di ordini e disposizioni inerenti un determinato compito, assegnata ad un militare, nonchè dalla “forzatura” che di tale consegna è autore un altro militare (Sez. 1, n. 7288 del 12/03/1985, Serra, Rv. 170167).
A tal fine occorre che il militare, incaricato della consegna, sia nel suo esercizio, o manifesti la volontà di esercitarla, e l’agente, con una condotta di coercizione fisica o morale, o anche con la sorpresa, l’artificio, l’inganno, e ogni altro atto che renda possibile la violazione della consegna (Sez. 1, n. 3737 del 13/12/1991, dep. 1992, Rv. 189933), si frapponga e lo impedisca.
Nel caso di specie la consegna era ravvisabile nelle indicazioni e istruzioni inerenti la custodia dei registri, e il loro conforme utilizzo.
L’impossessamento dei medesimi ( i registri ), da parte dell’imputato integra il reato.
Quanto al dolo, è sufficiente la coscienza e volontà di forzare la consegna, ed è irrilevante il fine perseguito, a meno che ricorra la scriminante dell’esercizio del diritto codificata dall’art. 51 c.p..