effetti penali militari della condanna: lo sono anche quelli conseguenti agli atti discrezionali della p.a.

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 Effetti penali militari non sono soltanto quelli che derivano ope legis dalla sentenza di condanna, ma anche quelli che possono derivare per effetto di atto discrezionale della p.a. a causa della condanna; nella nozione  , infatti, deve ritenersi compresa ogni conseguenza che comporti incapacità giuridiche, preclusioni o limitazioni all’esercizio di facoltà od alla possibilità di ottenere benefici o rappresenti il presupposto di inasprimento del sistema precettivo o sanzionatorio riguardante il successivo comportamento del soggetto, sicché non vi è motivo per distinguere nell’ambito di dette conseguenze quelle che la legge fa discendere automaticamente dalla condanna da quelle che discendono da un successivo atto discrezionale della p.a. che abbia come presupposto necessario la condanna (la Cassazione, ad esempio, ha ritenuto che rientri tra gli effetti penali militari della condanna, estinguibili a seguito di riabilitazione militare, l’inapplicabilità ex art. 11 d.leg. 4 marzo 1948 n. 137 dei benefici combattentistici ai disertori).