Un aspirante concorrente al servizio in spe , sottoposto in passato a procedimento penale , al momento di presentazione della domanda concorsuale non dichiarava nella domanda di partecipazione alla p.a.di aver patteggiato la pena di mesi due di arresto per un reato ordinario contravvenzionale.
Sulla scorta di tale dichiarazione lo stesso veniva escluso dal concorso per assenza di uno dei requisiti previsti dal bando.
L’esclusione , osserva l’avvocato militare è illegittima.
Infatti come dispone il codice procedura penale il patteggiamento della pena ai sensi dell’art. 445 c.p.p. comporta che ” il reato è estinto , se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni quando concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”.
Nel caso di specie dunque il reato era estinto e poteva anche non essere dichiarato non assumendo il valore di una causa di esclusione dalla procedura di gara.
Allo stesso modo, secondo quanto affermato anche di recente dal Tar, l’esclusione non potrebbe essere disposta anche in caso di intervenuta riabilitazione: infatti ai sensi dell’art. 178 del c.p. la riabilitazione ( causa di estinzione del reato) estingue ” le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna”, con ciò determinandosi la scomparsa dal mondo giuridico del reato e, conseguentemente, anche l’obbligo di dichiararne l’esistenza nei rapporti con la p.a. in sede concorsuale.