falsa autocertificazione voto scolastico: Tribunale di Roma assolve militare v.f.p. 4

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Interessante e coraggiosa sentenza  del Tribunale penale di Roma nel giudizio patrocinato dallo scrivente in ordine alla insussistenza del reato di falso ove l’autocertificazione riguardi il solo voto ( o giudizio) finale del corso di studi .

Nel caso di specie un aspirante al servizio quale volontario in ferma prefissata autocertificava – nella domanda di concorso – di aver conseguito un voto più alto ( buono) rispetto a quello effettivamente conseguito.

Rinviato a giudizio per il reato di falso ( art. 483 c.p.) il militare ( ora aspirante al servizio in ferma permanente) rischiava l’esclusione dal concorso e l’estromissione dalla FF.AA. con impossibilità di partecipare ad altri concorsi nel comparto sicurezza.

Il Tribunale – accogliendo la tesi dello scrivente difensore – ( richiamando un orientamento più garantista) ha ritenuto che il reato di falso si configuri solo ove l’autocertificazione falsa riguardi unicamente il superamento o meno del corso di studi ( in sostanza la bocciatura….), dovendo altrimenti escludersi la sussistenza del reato.