falso in foglio di marcia od uscita automezzi: è falso punibile ai sensi dell’art. 220 c.p.m.p.

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 Un sottufficiale delle forze dell’ordine è indagato per aver formato dei falsi fogli di marcia ( di uscita automezzi militari) così appropriandosi indebitamente del carburante.
Recatosi dall’avvocato militare intende sapere se è configurabile ai suoi danni il reato contestato dal P.M.
L’art. 220 c.p.m.p. punisce con la pena della reclusione militare sino ad un anno ” il militare che forma, in tutto o in parte, il falso foglio di licenza o di via o di permesso o un’autorizzazione alla libera uscita o di ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri”.
La Suprema Corte , ad oggi, ritiene che una tale condotta integri reato essendo applicabile ( per interpretazione estensiva) la disciplina propria del falso in foglio di via, non essendo infatti di norma necessario che il militare, destinatario del foglio di marcia possegga anche il foglio di via: l’autorizzazione alla movimentazione del veicolo legittima infatti anche il conducente dello stesso all’uscita dai luoghi militari.
Dunque, una tale condotta, ad oggi rischia seriamente l’incriminazione ai sensi dell’art. 220 c.p.m.p., ricomprendendo tale norma penale l’illimitato “settore” di tutti i documenti autorizzativi all’ingresso e/o all’uscita dagli stabilimenti militari.