illegittima la sanzione disciplinare della consegna per mancato versamento del contributo unificato

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Un sottoufficiale di Forza Armata in ragione di un illegittimo abbassamento delle note caratteristiche propone ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Ritenendo – per la contraddittorietà della normativa – di non dover pagare il contributo unificato di 650 euro vede notificarsi da parte dell’Amministrazione un ” invito ad ottemperare” al pagamento entro 30 gg. ai sensi del testo unico sulle spese di giustizia.
Scaduto il termine veniva, dopo formale contestazione degli adddebiti , sanzionato con consegna semplice perchè ” ometteva di versare il prescritto tributo”.
Anche contro tale provvedimento sanzionatorio – dopo essersi recato dall’avvocato militare – proponeva ricorso .
Il giudice amministrativo riconosceva la fondatezza del ricorso e la legittimità delle doglianze.
Nello specifico infatti l’amministrazione ha operato illegittimamente essendosi indebitamente sostituita all’amministrazione finanziaria unica in grado semmai di irrogare una sanzione – di natura tributaria – previa iscrizione a ruolo della somma dovuta.
Semmai – aggiunge il giudice amministrativo – ma così non è avvenuto nel caso in questione, avrebbe assunto rilievo disciplinare la mancata risposta all’invito formale ad ottemperare al pagamento, intesa quindi quale mancanza di qualsivoglia giustificazione scritta alla diffida ad ottemperare.
In sintesi quindi il militare che voglia andare esente da qualsiasi rilievo disciplinare dovrà, in tali casi, almeno argomentare per iscritto le ragioni del proprio diniego all’amministrazione Difesa potendo quest’ultima soltanto trasmettere gli atti all’amministrazione finanziaria.