L’interessante questione posta all’attenzione dell’avvocato militare riguarda la legittimità di un provvedimento di diniego della causa di servizio emanato dal Comitato di verifica presso il Ministero della Finanze ove non sia preceduto, in caso di rigetto, dalla comunicazione di preavviso di provvedimento di diniego ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.
Sul punto il contrasto di precedenti giurisprudenziali è ormai risolto nel senso della necessità della notifica del preavviso di rigetto.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente, infatti, “é illegittimo il provvedimento recante diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, preavviso di diniego imposto dall’art. 10 bis l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, con esclusione dei soli procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Fra questi ultimi non rientra il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo (TAR Piemonte in particolare). Né, ai fini dell’eventuale applicazione della sanatoria giurisprudenziale di cui all’art. 21 octies L. n. 241 del 1990, rileva che l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto concludere diversamente il procedimento, stante la natura vincolante del parere negativo espresso dal Comitato di Verifica per le Causa di Servizio. In disparte la circostanza che l’art. 14, comma 1, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 contempla espressamente la possibilità, per l’Amministrazione, di richiedere un ulteriore parere al C.V.C.S. ove non ritenga – a ciò eventualmente sollecitata da pertinenti, puntuali e persuasive osservazioni del privato – di conformarsi al primo parere, è dirimente il rilievo che l’argomentazione sollevata dalla difesa erariale confonde la natura vincolante del parere del C.V.C.S. con la natura certamente discrezionale (quantomeno, dal punto di vista della discrezionalità tecnica, cioè di una valutazione operata secondo i criteri della scienza medico-legale) del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti”.
Alla suddetta linea interpretativa si è del resto conformata, in precedenti occasioni la giurisprudenza dei Tar, allorché ha evidenziato che la clausola di esclusione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10 bis L. n. 241 del 1990, connessa alla pretesa natura previdenziale ed assistenziale del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, non può trovare applicazione nella fattispecie di procedimenti non gestiti da Enti Previdenziali ( come appunto nel caso del Ministero delle Finanze per l’attività della Commissione di Verifica).