Il caso di specie riguarda ancora il caso dell’esclusione di un aspirante allievo portatore di un tatuaggio in una zona ” coperta” del corpo oltre che in via di rimozione.
Al riguardo si deve considerare che il regolamento sui requisiti di idoneità per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, adottato con D.M. 30 giugno 2003, numero 198, all’articolo 3, comma 2, prevede che costituiscano causa di non idoneità le imperfezioni indicate nella allegata tabella 1.
Nella citata tabella 1, al punto 2, lettera B, sono compresi, tra le cause di non idoneità, i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme.
In applicazione della richiamata norma, quindi, costituiscono legittima causa di esclusione i tatuaggi sulle parti del corpo visibili in pubblico.
Di conseguenza si deve ritenere, in conformità al consolidato orientamento della Sezione, che la presenza di un tatuaggio non abbia autonoma rilevanza, in assenza delle condizioni previste dal D.M. n. 198 del 2003, Tab. 1, punto 2, lett. B, qualora, come nel caso di specie, l’immagine non sia visibile al pubblico.
Sotto tale profilo, infatti, posto che la parte del corpo che sarebbe stata interessata dal tatuaggio – come già rilevato, in corso di rimozione – era la parte dorsale alta del braccio destro, si evidenzia l’insufficienza motivazionale del giudizio della Commissione, che non ha indicato l’esatta parte del corpo e/o della cute che sarebbe stata interessata dal tatuaggio, né il capo di abbigliamento dell’uniforme che lascerebbe visibile il suddetto tatuaggio.
Di fatto, il tatuaggio, come dimostrato dalla documentazione fotografica allegata al ricorso, non appare visibile indossando l’uniforme; del resto, lo stesso risulta in via di rimozione come attestato dai certificati medici…..
Come evidenziato nel ricorso e dimostrato dalle fotografie prodotte in giudizio, infatti, sia con la maglia dell’uniforme di P.S., sia con altra maglia normale a maniche corte, il tatuaggio non risulta visibile.
La Commissione medico-legale di concorso, dunque, non motivando a sufficienza in merito all’esatto posizionamento del tatuaggio ed dedotta visibilità dello stesso e non valutando, conseguentemente, la non visibilità pressoché totale dello stesso tatuaggio, è incorsa nel vizio di legittimità dedotto dalla parte ricorrente, ravvisabile nel difetto di istruttoria e nella violazione della normativa sulla rilevanza dei tatuaggi al fine dell’accertamento dell’idoneità psicofisica dei candidati al concorso per agenti di Polizia