Molti militari in questi giorni mi stanno chiedendo se la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n.120/18 in materia di libertà sindacale dei militari abbia avuto o possa avere riflessi in materia di diritto di critica del militare.
In sostanza il militare che eserciti il proprio diritto di rimostranza e critica contro il datore di lavoro – per questioni attinenti al servizio e/o alla disciplina – puo’ incorrere nel reato di cui all’art. 183 c.p.m.p ( attività sediziosa del militare)?
La questione tra l’altro è stata affrontata anche nel recente convegno organizzato dalla Procura Generale Militare in cui ho avuto l’onore di essere relatore.
In sostanza – dovendosi in questa sede sintetizzare – possiamo dire che la stessa Corte Costituzionale riconosce al militare il ” diritto di critica anche aspra” ed in particolare laddove si manifesti come ” una puntuale protesta, su di un singolo problema, inquadrabile come rivendicazione a sfondo o di indole sindacale”.
Pertanto ogni atteggiamento privo di ” carica destabilizzante o di rivolta per l’ordinamento militare” dovrà andare esente dall’irrogazione della sanzione penale.
Peraltro – anche al fine di meglio sottolineare la natura di illiceità penale della condotta – la condotta sediziosa dovrà necessariamente essere connotata da un minimo di ” continuità ed organizzazione” non potendo risolversi in un episodio sporadico oltre che individuale.