In un recente caso un militare ( graduato di forza armata) veniva indagato per il reato di ” simulazione di infermità aggravata” ai sensi dell’art. 159 c.p.m.p.
Infatti, all’esito di attività investigativa lo stesso risultava essersi recato – per un viaggio extracontinentale – in Canada senza, per altro darne avviso al Comando di appartenenza.
Risultava per altro agli atti che lo stesso, durante il periodo del viaggio , era assente dal servizio per fruizione di un periodo di aspettativa per motivi di salute dipendenti da malattia per causa di servizio.
All’esito dell’avviso di garanzia, notificato allo stesso, questi si recava dall’avvocato militare per capire quali potessero essere le conseguenze di tale procedimento.
Sul punto appare dirimente, come di recente osservato anche dai giudici militari , l’esistenza di una patologia certificata per causa di servizio , non essendovi per tale ragione motivo di dubitare della genuinità dei certificati emessi nè della diagnosi effettuata.
In assenza, pertanto di prova di attività extralavorativa, permane l’infondatezza della notizia di reato ( essendo compatibile tendenzialmente qualsivoglia patologia anche con un lungo viaggio aereo), salva la permanenza di eventuali profili di illiceità disciplinare per non aver dato comunicazione del viaggio al proprio Comando di appartenenza.