Questa la vicenda esaminata dal Tribunale Militare .
Di notte e per circa due ore, nel piazzale della caserma, un ufficiale dell’Esercito non in servizio fa marciare i volontari, scalzi e con indosso i soli indumenti intimi, dopo averli sottoposti a ispezione non comandata, né prevista.
Il Tribunale militare ( omissis) lo condanna, ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art. 196 comma 2 c.p.m.p. che punisce il fatto del militare che offende il prestigio, l’onore o la dignità di un inferiore in sua presenza.
In appello, la pena inflitta in primo grado viene raddoppiata, e in cassazione il ricorso dell’imputato viene dichiarato inammissibile: in particolare, i giudici di legittimità reputano infondata la censura secondo cui sarebbe stata omessa ogni indagine sul dolo.
La Suprema Corte ha così modo di riaffermare che il motivo di scherzo non esclude il reato , non essendo lecito divertirsi o far divertire a spese dell’onore, del decoro e della reputazione altrui.
Il «nonnismo»: non solo scherzi da caserma
Il termine «nonnismo» è entrato ormai nell’uso comune, ed è stato puntualmente registrato dai vocabolari della lingua italiana, che ne ha offerto varie definizioni, tra cui quella di «tradizionale condizione di privilegio del soldato anziano rispetto alle reclute»