Un sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri viene denunciato perchè, all’esito del servizio, si rifiutava di redigere un rapporto di servizio da allegare quale scarico al foglio di servizio.
Recatosi dall’avvocato militare – a seguito dell’esposto inviato alla Procura Militare dai superiori – intende conoscere la sua posizione ed in particolare se è incorso nel reato di disobbedienza.
Quale circostanza – non tenuta in conto dal suo superiore – allega anche il fatto di aver redatto tre giorni dopo il richiesto rapporto di servizio.
L’osservazione del sottoufficiale coglie nel segno ed è pertinente.
Non si può infatti ritenere che il militare debba essere sanzionato penalmente solo per aver iniziaalmente manifestato un diniego al quale, poi successivamente, abbia posto rimedio adempiendo esattamente a quanto richiesto per le esigenze di servizio.
Anche la giurisprudenza dei Tribunali Militari, ultimamente, sembra più attenta al reale pregiudizio cagionato al servizio piuttosto che al diniego di obbedienza ” in se” non esistendo un principio di tutela dell’ordine che prescinda dalle ragioni del servizio.
Ecco perchè – anche recentemente – un militare ha visto confermata in Cassazione la sentenza di assoluzione già ottenuta in sede di merito con la formula ” perchè il fatto non sussiste” avendo ottemperato, sia pure a distanza di pochi giorni, alla redazione della richiesta relazione .