Un sottoufficiale sospeso dal servizio per motivi disciplinari si rifiutava di ottemperare ad un ordine del suo superiore datogli in sua presenza.
Nello specifico l’ordine riguardava lo sgombero del proprio alloggio di servizio.
Sul punto – recatosi dall’avvocato militare – intendeva capire la portata delle conseguenza del proprio gesto atteso che per questo era stato deferito alla competente Procura Militare.
al riguardo va osservato che l’art. 5 c.p.m.p. prevede che “agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi”, specificando al n. 2 “i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa”, diversamente dal n. 1 dello stesso articolo, nel quale, riferendosi agli ufficiali, li considera “in servizio alle armi” ove “collocati in aspettativa, o sospesi dall’impiego, o che comunque, à termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorchè non prestino servizio effettivo alle armi”. Il che significa che, diversamente dagli ufficiali, considerati in servizio anche se sospesi dall’impiego, i sottufficiali devono ritenersi in servizio se collocati in aspettativa, ma non se sospesi dall’impiego.
Con la diretta conseguenza, nel caso specifico, che gli ordini impartiti al M.llo sottufficiale di carriera, successivamente alla sospensione del medesimo dall’impiego, vadano considerati emessi fuori del rapporto di servizio e quindi la loro inosservanza non integrante, sotto il profilo oggettivo, i reati ascritti. E che, pertanto, vadano ritenute insussistenti le fattispecie di disobbedienza aggravate in quanto commesse fuori del rapporto di servizio ed in violazione di ordini non individuabili come ordini di servizio.