procacciamento e rivelazione di notizie militari segrete e / o riservate

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Un militare indagato per il reato di cui all’art. 93 c.p.m.p. ( procacciamento e rivelazione di notizie a carattere riservato) chiede al suo avvocato che cosa debba intendersi per notizia “segreta/ riservata”. Il concetto di rilevanza penale, ai fini militari, lo si desume dalla l.801/77 dovendosi trattare di notizie che abbiano una concreta idoneità offensiva dei supremi interessi dell’integrità territoriale, indipendenza, sovranità, sopravvivenza e continuità dello Stato e delle sue libere Istituzioni. Peraltro, anche ove fosse dimostrata la materialità del reato, l’avvocato militare, non può non soffermarsi sull’aspetto psicologico, e quindi sul dolo che deve necessariamente sussistere: nel caso in questione , trattato dal tribunale militare di Padova, risultava quanto meno arduo che il militare potesse ipotizzare la natura riservata delle notizie ( una pianta della caserma priva della descrizione dei luoghi sensibili, e per di più non aggiornata), racchiuse all’interno di documenti conservati, senza alcuna particolare cura, all’interno dell’ufficio addestramento.