procedimento disciplinare di stato: illegittima la rimozione dal grado se il difensore non è presente in Commissione di Disciplina

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Interessante – anche per la sua unicità – sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio di Roma in materia di procedimento disciplinare ( di stato) e diritto di difesa.

Nel caso di specie il militare punito compariva innanzi alla Commissione di disciplina senza la ” presenza” di un difensore militare la cui nomina era peraltro in atti e senza che quest’ultimo giustificasse la sua assenza innanzi alla Commissione di Disciplina.

All’esito dell’irrogazione della sanzione ( massima ) di stato di tipo espulsivo il militare ricorreva al Tar con lo Studio deducendo la violazione del diritto di difesa.

In estrema sintesi i giudici amministrativi con la sentenza del 01.06.2022 accogliendo il ricorso statuivano i seguenti principi in materia di rapporto tra procedimento disciplinare e diritto di difesa: ” la mancata presenza nella seduta disciplinare del difensore d’ufficio che pure era stato designato d’ufficio dalla stessa amministrazione procedente, senza che il soggetto incolpato abbia manifestato alcuna rinuncia all’assistenza difensiva né provveduto alla nomina di proprio avvocato di fiducia, costituisca un ” vulnus” non sanabile al diritto di difesa riconosciuto all’incolpato in sede procedimental- disciplinare dall’art. 1370 co. 2 del C.O.M., il quale tutela l’incolpato ( anche) attraverso la necessaria individuazione e attivazione di un difensore, quale presidio a tutela del medesimo che non può considerarsi liberamente derogabile o azzerabile”.

Per il TAR del Lazio, pertanto, non solo la presenza del difensore in ambito disciplinare è doverosa ma la stessa è irrinunciabile: anzi il difensore militare ( officiato) ha il potere – dovere di svolgere il proprio mandato.

In tal senso – opinano ancora i giudici amministrativi – sarebbe opportuno che la difesa in procedimenti siffatti ( dive vengono in rilievo beni di rilievo costituzionale come il diritto al lavoro) sia affidata ad Ufficiali in quanto tali dotati di maggiore esperienza e bagaglio tecnico/ normativo.

In tal senso ( cioè nel senso di un nucleo essenziale di diritto di difesa) è doveroso parlare in ragione dei precedenti della Corte Costituzionale  n.71 e 57 del 1995 e 356 del 24 luglio 1995.