Un militare dell’Esercito è imputato di aver spintonato un pari grado ed aver quindi cagionato allo stesso lesioni lievi.
Il reato è punito dal c.p.m.p. con una pena non superiore a sei mesi di reclusione e per l’azione penale del Pubblico Ministero Militare è necessaria, quale condizione di procedibilità, la richiesta del Comandante di Corpo ai sensi dell’art. 260 del codice penale militare di pace.
Nel caso di specie la richiesta veniva formulata dal Comandante di Corpo ben due mesi dopo il fatto avendo il Comandante di Compagnia ritardato nella trasmissione degli atti e dell’informativa al superiore Comando.
La questione è invero regolata dall’art. 237 del T.U. Ordinamento Militare che impone l’immediata trasmissione del rapporto al Comandante di Corpo affinchè possa valutare discrezionalmente la trasmissione degli atti all’A.G. militare.
Sul punto tuttavia – l’avvocato militare -sollecitato dal richiesto parere del Caporale non può che osservare ( come confermato dalla Suprema Corte) che il termine di un mese decorre dall’effettiva conoscenza che dei fatti abbia il Comandante di Corpo, a nulla rilevando che il Comandante di Compagnia abbia ritardato nella trasmissione del rapporto informativo.