rimozione dal grado anche se il reato è tentato

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Questione di indubbio rilievo pratico è quella dell’irrogazione della pena accessoria della rimozione dal grado in caso di militare condannato per delitto tentato ( e non già consumato). Nel caso di specie si trattava di sottoufficiale condannato per il reato di tentato furto militare aggravato in danno di altro militare. A mente dell’art. 230 co. 3 c.p.m.p. in caso  di condanna la sanzione della rimozione dal grado è automatica. La Suprema Corte , accogliendo il ricorso del proc. gen.mil. ( ribaltando indi le sentenze di primo e secondo grado che ne avevano escluso l’applicazione ritenendo necessaria la consumazione del reato) ha statuito che anche nel caso di delitto tentato debba trovare applicazione la rimozione dal grado , permanendo l’esigenza in ambedue le ipotesi di escludere una condizione soggettiva ( quella di militare) in presenza di fatti emblematici di un’indegnità a proseguire un rapporto peculiare di servizio con la P.a. nota a cura dell’avv. Massimiliano Strampelli del foro di Roma