Sono numericamente significativi i casi in cui un militare si veda indagato per il reato di truffa militare per aver svolto ( o per svolgere ancora) un secondo lavoro.
La tematica è espressamente disciplinata dall’art. 894 ss. del Testo Unico Ordinamento Militare che prevede la necessaria autorizzazione della FF.AA. allo svolgimento di un secondo lavoro da parte del militare: il rischio che si vuole scongiurare – infatti – è quello della incompatibilità con l’esclusività del servizio .
In caso di incompatibilità la P.a. potrebbe – in astratto – prevedere il licenziamento ( risoluzione del rapporto di lavoro).
Recentemente sono stati affrontati casi – anche da parte di questo Studio legale – in cui un militare aveva omesso di comunicare all’Amministrazione di appartenenza lo svolgimento di altro lavoro.
Le Procure Militari interessate – in queste ipotesi – hanno ritenuto di contestare il reato di truffa militare ipotizzando quale danno l’indebita percezione dello stipendio a fronte di un rapporto di lavoro non esclusivo .
In altro caso – invero recente – un Tribunale Militare ( Verona) si è spinto ad ipotizzare il danno dell’Amministrazione nella prosecuzione del rapporto di pubblico impiego, in ragione della condotta mendace dell’imputato.
Orbene – a fronte di tali orientamenti giurisprudenziali non sempre condivisibili – appare comunque ragionevole il consiglio per qualunque militare di consultarsi con un legale ( esperto in materia) prima di intraprendere qualsivoglia lavoro secondario: un’ inconsapevole scelta potrebbe costare oltre ad un doloroso processo penale finanche la perdita del posto di lavoro.