sedizione militare:legittima l’aspra critica

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l’art. 182 c.p.m.p. incrimina “il militare che svolge un’attività diretta a suscitare in altri il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l’adempimento di speciali servizi (reclusione militare fino a due anni). Si pone il problema di capire se le critiche rivolte dal militare in ordine alle modalità di determinati servizi militari possa costituireattività sediziosa e quindi incriminabile. Pe sedizione si intende il malcontento per il servizio. Tale concetto tuttavia non può essere confuso con l’avversione politico-ideologica (non consentita) all’istituzione militare, ma semmai una critica , protesta in relazione al singolo servizio. In tal senso, anche la Corte Costituzionale (sent. 519/00) ha statuito che l’interpretzione della norma consenta una “critica anche aspra degli ordinamenti militari”. Pertanto anche la puntuale protesta su un argomento specifico, pertinente al servizio, è inquadrabile come rivendicazione a sfondo sindacale (vedi Corte di Appello di Napoli 9 febbraio 1998 Damiani). Attività sediziosa in definitiva è solo quella che attraverso “un’organizzazione, ed un minimo di continuità, sia idonea a ledere la coesione, l’efficienzza e la funzionalità del servizio militare e dei compiti delle FF.AA”.